CASORIA AMBIENTE si è dota­to di uno stru­men­to infor­mati­co che tutela il tuo dirit­to a seg­nalare vio­lazioni di dis­po­sizioni nor­ma­tive nazion­ali o del­l’U­nione euro­pea che ledono l’in­ter­esse pub­bli­co o l’in­tegrità del­l’ente di cui tu sia venu­to a conoscen­za nel­l’am­bito del nos­tro rap­por­to di lavoro.

 

Il D.lgs. n. 24 del 10 mar­zo 2023 Attuazione del­la diret­ti­va (UE) 2019/1937 del Par­la­men­to europeo e del Con­siglio, del 23 otto­bre 2019, riguardante la pro­tezione delle per­sone che seg­nalano vio­lazioni del dirit­to del­l’U­nione e recante dis­po­sizioni riguardan­ti la pro­tezione delle per­sone che seg­nalano vio­lazioni delle dis­po­sizioni nor­ma­tive nazion­ali”, entra­to in vig­ore il 30 mar­zo 2023, ha introdot­to nuove dis­po­sizioni in mate­ria di Whistle­blow­ing, che han­no effet­to a par­tire dal 15 luglio 2023.

 

Il whistle­blow­er è la per­sona che seg­nala, divul­ga ovvero denun­cia all’Autorità giudiziaria o con­tabile, vio­lazioni di dis­po­sizioni nor­ma­tive nazion­ali o dell’Unione euro­pea che ledono l’interesse pub­bli­co o l’integrità dell’amministrazione pub­bli­ca o dell’ente pri­va­to, di cui è venu­ta a conoscen­za in un con­testo lavo­ra­ti­vo pub­bli­co o privato.

Sono legit­ti­mate a seg­nalare le per­sone che oper­a­no nel con­testo lavo­ra­ti­vo di un sogget­to del set­tore pub­bli­co o pri­va­to, in qual­ità di: dipen­den­ti, lavo­ra­tori autono­mi, col­lab­o­ra­tori, liberi pro­fes­sion­isti, con­sulen­ti, volon­tari e tiroci­nan­ti (ret­ribuiti e non ret­ribuiti), azion­isti e le per­sone con fun­zioni di ammin­is­trazione, direzione, con­trol­lo, vig­i­lan­za o rap­p­re­sen­tan­za.

Tali sogget­ti devono essere venu­ti a conoscen­za del­la vio­lazione, in virtù di un rap­por­to di tipo lavo­ra­ti­vo, che, tut­tavia, può anche non essere anco­ra inizia­to (se le infor­mazioni sulle vio­lazioni sono state acquisite durante il proces­so di selezione o in altre fasi pre­con­trat­tuali), oppure può essere già ter­mi­na­to (se le infor­mazioni sulle vio­lazioni sono state acquisite pri­ma del­lo sciogli­men­to del rap­por­to stes­so ). Le infor­mazioni pos­sono, altresì, essere state app­rese durante il peri­o­do di prova.

 

I sogget­ti sopra elen­cati, pur essendo a conoscen­za di deter­mi­nate vio­lazioni, potreb­bero essere spin­ti a non seg­nalare per pau­ra di ritor­sioni interne alla stes­sa orga­niz­zazione, sia nel­l’am­bito del rap­por­to lavo­ra­ti­vo (dequal­i­fi­cazione, mob­bing, provved­i­men­ti orga­niz­za­tivi peg­gio­ra­tivi del suo sta­tus, licen­zi­a­men­to…) sia nel­l’am­bito dei rap­por­ti umani (allon­tana­men­to dai col­leghi e iso­la­men­to, ritor­sioni per­son­ali). Il leg­is­la­tore ha ritenu­to, per­ciò, di dover inter­venire a pro­tezione delle per­sone che deci­dono di seg­nalare, preve­den­do una serie di mis­ure che tutelino, in prim­is, l’identità di chi seg­nala e il con­tenu­to del­la segnalazione.

 

Per pot­er garan­tire queste tutele, si rac­co­man­da l’utilizzo di stru­men­ti infor­mati­ci che con­sen­tano di sep­a­rare i dati del seg­nalante dai dati del­la seg­nalazione tramite stru­men­ti di crit­tografia ed ulte­ri­ori accortezze tec­niche che garan­tis­cano la ris­er­vatez­za e la sicurez­za del­la con­ser­vazione dei dati.

 

Lo stru­men­to infor­mati­co che abbi­amo scel­to è a tua dis­po­sizione per per­me­t­ter­ti di effet­tuare seg­nalazioni in sicurezza.

Puoi accedere al soft­ware da qual­si­asi dis­pos­i­ti­vo col­le­ga­to a inter­net, fis­so o mobile, da qual­si­asi luo­go. Non è nec­es­saria nes­suna installazione.

Puoi accedere al soft­ware attra­ver­so questo link: https://servizi33.it/CASORIAMBIENTE

Per il cor­ret­to uti­liz­zo del soft­ware, puoi trovare qui il man­uale di uti­liz­zo Tuto­r­i­al utente

 

Alcune infor­mazioni utili:

Cosa puoi segnalare

Puoi seg­nalare:

  • illeciti ammin­is­tra­tivi, con­tabili, civili o penali;
  • illeciti che rien­tra­no nell’ambito di appli­cazione degli atti dell’Unione euro­pea o nazion­ali rel­a­tivi ai seguen­ti set­tori: appalti pub­bli­ci; servizi, prodot­ti e mer­cati finanziari e pre­ven­zione del rici­clag­gio e del finanzi­a­men­to del ter­ror­is­mo; sicurez­za e con­for­mità dei prodot­ti; sicurez­za dei trasporti; tutela dell’ambiente; radio­pro­tezione e sicurez­za nucleare; sicurez­za degli ali­men­ti e dei mangi­mi e salute e benessere degli ani­mali; salute pub­bli­ca; pro­tezione dei con­suma­tori; tutela del­la vita pri­va­ta e pro­tezione dei dati per­son­ali e sicurez­za delle reti e dei sis­te­mi informativi;
  • atti od omis­sioni che ledono gli inter­es­si finanziari dell’Unione;
  • atti od omis­sioni riguardan­ti il mer­ca­to interno;
  • atti o com­por­ta­men­ti che van­i­f­i­cano l’oggetto o la final­ità delle dis­po­sizioni di cui agli atti dell’Unione
  • con­dotte ille­cite ril­e­van­ti ai sen­si del decre­to leg­isla­ti­vo 8 giug­no 2001, n. 231 o vio­lazioni del mod­el­lo di orga­niz­zazione e gestione

 

 

La seg­nalazione può avere ad ogget­to anche infor­mazioni rel­a­tive alle con­dotte volte ad occultare tali vio­lazioni, attiv­ità ille­cite non anco­ra com­piute ma che il whistle­blow­er riten­ga ragionevol­mente pos­sano ver­i­fi­car­si in pre­sen­za di ele­men­ti con­creti pre­cisi e con­cor­dan­ti, oppure fon­dati sospetti.

 

 

La seg­nalazione non deve riguardare: con­tes­tazioni, riven­di­cazioni o richi­este legate ad un inter­esse di carat­tere per­son­ale che atten­gono esclu­si­va­mente ai pro­pri rap­por­ti indi­vid­u­ali di lavoro, ovvero iner­en­ti ai pro­pri rap­por­ti di lavoro con le fig­ure ger­ar­chi­ca­mente sovraordinate.

 

 

Chi riceve la segnalazione
Il des­ti­natario delle seg­nalazioni è il RPCT
che ha il com­pi­to di val­utare esclu­si­va­mente la sus­sis­ten­za dei req­ui­si­ti essen­ziali del­la seg­nalazione e, ove questi manchi­no, può richiederne l’in­te­grazione al seg­nalante. Non ha il com­pi­to di accertare l’ef­fet­ti­vo accadi­men­to dei fat­ti. Una vol­ta val­u­ta­ta l’am­mis­si­bil­ità del­la seg­nalazione, il RPCT la inoltra al sogget­to com­pe­tente in base all’ogget­to del­la seg­nalazione, garan­ten­do la ris­er­vatez­za del­l’i­den­tità del segnalante.

 

Altri canali di segnalazione

Lo stru­men­to infor­mati­co mes­so a dis­po­sizione, è cer­ta­mente lo stru­men­to da preferire per inviare una seg­nalazione, poiché è quel­lo che meglio di tut­ti con­sente di garan­tire le mas­sime tutele pre­viste dal­la normativa.

Tut­tavia, se preferisci effet­tuare una seg­nalazione attra­ver­so un canale orale, puoi farlo:

 

In che modo saran­no gestite le segnalazioni

Le seg­nalazioni invi­ate attra­ver­so uno dei sud­det­ti canali, saran­no gestite sec­on­do quan­to pre­vis­to dal pre­sente Rego­la­men­to per la ges­tione delle seg­nalazioni interne. REGOLAMENTO SEGNALAZIONI INTERNE

 

Seg­nalazioni esterne

Puoi inviare una seg­nalazione ester­na all’ANAC, esclu­si­va­mente se ricorre una delle seguen­ti condizioni:

  • i canali per la seg­nalazione inter­na non sono attivi o non sono con­for­mi alla normativa;
  • hai già effet­tua­to una seg­nalazione inter­na ma non hai avu­to riscontro;
  • hai fon­dati motivi di ritenere che, se effet­tuas­si una seg­nalazione inter­na, a ques­ta non sarebbe dato effi­cace segui­to oppure che la seg­nalazione pos­sa deter­minare il ris­chio di ritorsione;
  • hai fonda­to moti­vo di ritenere che la vio­lazione pos­sa cos­ti­tuire un peri­co­lo immi­nente o palese per il pub­bli­co interesse.